Legge Regionale 30/2016 – Conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno in materia di caccia e pesca

Riordino delle funzione provinciali in materia di caccia e pesca in attuazione della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, nonché conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno ai sensi della Legge REgionale 8 agosto 2014, n. 25.

CAPO IV – Conferimento di funzioni alla Provincia di Belluno in materia di caccia e pesca

Art. 8 – Funzioni in materia faunistico-venatoria conferite alla Provincia di Belluno.

  1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 11 della legge regionale 8 agosto 2017, n. 27 “Adeguamento delle norme regionali in materia di pianificazione faunistico-venatoria: modifiche alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50 “Norme per la protezione della fauna selvatica e per il prelievo venatorio””, la Provincia di Belluno partecipa al procedimento di formazione dei documenti di programmazione e pianificazione regionale, inclusi gli indici di densità venatoria, mediante la presentazione di proposte relative al proprio territorio approvate dal competente organo provinciale, che saranno recepite nei pertinenti atti regionali.
  2. Spettano inoltre alla Provincia di Belluno, per il territorio di riferimento, in luogo della Giunta regionale, le funzioni relative:
    1. alla gestione dell’attività faunistico venatoria;
    2. all’individuazione delle zone in cui possono essere collocati gli appostamenti di cui all’articolo 20 bis della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
    3. alla determinazione della densità venatoria dei singoli Comprensori alpini, entro i limiti previsti dalla pianificazione faunistico-venatoria regionale;
    4. alla pubblicazione e divulgazione del calendario venatorio regionale e alla sua integrazione, secondo quanto previsto dall’articolo 16, comma 4, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50;
    5. all’emanazione, per il territorio di riferimento, di disposizioni integrative ed attuative del provvedimento della Giunta regionale di cui all’articolo 23, comma 3, della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, nel rispetto degli indirizzi definiti dalla Giunta regionale;
    6. al controllo della fauna selvatica di cui all’articolo 17 comma 2 della legge regionale 9 dicembre 1993. n. 50 , secondo le direttive della Giunta regionale.
  3. La Provincia di Belluno, nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, assicura il coinvolgimento delle associazioni e degli organismi territoriali di rappresentanza del settore.
  4. L’esame integrativo per l’abilitazione all’esercizio venatorio nella Zona Alpi nella Provincia di Belluno, di cui all’articolo 15 della legge regionale 9 dicembre 1993, n. 50, è svolto presso la sede provinciale, da apposita Commissione di esame.
  5. La Giunta regionale esercita i poteri di verifica e di vigilanza in ordine all’esercizio delle funzioni conferite alla Provincia di Belluno e di verifica sulla congruità delle disposizioni emanate dalla Provincia di Belluno con gli indirizzi definiti dalla Giunta regionale. In caso di accertato inadempimento o di inosservanza delle direttive regionali il Presidente della Giunta regionale assegna alla provincia inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e nei casi più gravi, sentito il Consiglio per le autonomie locali, attiva il procedimento legislativo di revoca delle funzioni conferite con la presente legge.

Art. 9 – Funzioni in materia di pesca nelle acque interne conferite alla Provincia di Belluno.

  1. In materia di pesca nelle acque interne la Provincia di Belluno, fermo restando quanto previsto dalla presente legge, partecipa al procedimento di formazione dei documenti di programmazione e pianificazione regionale mediante la presentazione di proposte relative al proprio territorio approvate dal competente organo provinciale, che saranno recepite nei pertinenti atti regionali.
  2. Spettano inoltre alla Provincia di Belluno, per il territorio di riferimento, in luogo della Giunta regionale, le funzioni relative:
    1. alla gestione dell’attività di pesca dilettantistico sportiva;
    2. all’emanazione, per il territorio di riferimento, di disposizioni integrative ed attuative del regolamento regionale di cui all’articolo 7 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, nel rispetto degli indirizzi determinati dalla Giunta regionale;
    3. alla gestione delle concessioni di pesca sportiva dei bacini di pesca ai sensi dell’articolo 30 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19,
    4. alla gestione degli obblighi ittiogenici di cui al regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604 “Testo unico delle leggi sulla pesca”.
  3. La Provincia di Belluno, nello svolgimento delle attività di cui ai commi precedenti, assicura il coinvolgimento delle associazioni e degli organismi territoriali di rappresentanza del settore.
  4. La Giunta regionale esercita i poteri di verifica e di controllo in ordine all’esercizio delle funzioni conferite alla Provincia di Belluno e di verifica sulla congruità delle disposizioni emanate dalla Provincia di Belluno con gli indirizzi emanati dalla Giunta regionale. In caso di accertato inadempimento o di inosservanza delle direttive regionali il Presidente della Giunta regionale assegna alla provincia inadempiente un congruo termine per provvedere. Decorso inutilmente tale termine, il Presidente della Giunta regionale, sentita la Provincia di Belluno, nomina un commissario ad acta che provvede in via sostitutiva e nei casi più gravi, sentito il Consiglio per le autonomie locali, attiva il procedimento legislativo di revoca delle funzioni conferite con la presente legge.

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